Nel Titolo VI all’art. 119 della GU di ieri 19 maggio 2020 viene introdotta e stabilita la detrazione in misura del 110% per le spese, che erano già previste all’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90; tali spese dovranno essere documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali.
Nello specifico gli interventi prevedono l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) come :
L’ accesso alla detrazione nella misura del 110% verrà applicata a tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 decreto legge n. 63 ( acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013) se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi riportati nei precedenti punti e se e solo se nel loro complessivo assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante APE.
Tale aliquota sarà applicabile anche per gli interventi su edifici a rischio sismico (sismabonus) finalizzati alla riduzione dello stesso, che sarà dichiarato da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico.
Per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, su edifici, è prevista la detrazione nella misura del 110% da calcolare su un ammontare complessivo di spese non superiore a € 48.000,00 ma nel limite di spesa di € 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale, limite che si riduce a € 1.600,00 per kW in caso di interventi per ristrutturazione edilizia, che possono portare ad un organismo edilizio diverso, o in parte, dal precedente, per interventi di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come previsto all’art. 3 comma 1 lettera d) e) f) DPR 6 giugno 2001 n. 380; le stesse condizioni valgono anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo da integrare negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di € 1.000,00 per ogni KWh di capacità di accumulo.
Ci teniamo a specificare che la detrazione è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con gli altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.
Per concludere è prevista anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici l’agevolazione in questione.
I soggetti che provvederanno a sostenere gli interventi negli anni 2020-2021 potranno optare dell’utilizzo diretto della detrazione sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Imprenditore del campo immobiliare e fondatore di Family Home Immobiliare.
E’ proprio in merito a questo che partecipa a numerosi corsi dai migliori formatori italiani, di gestione aziendale e crescita personale, interessandosi e specializzandosi in particolar modo nel mondo immobiliare, da sempre la sua prima passione.
E’ l’autore del libro “Adesso Mi Vendo Casa” il manuale per vendere casa in totale autonomia.